giurisprudenza
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22, depositata il 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7, depositata il 22 gennaio 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il quale, in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.
Con sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑218/22) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è da considerare illegittima la norma nazionale (articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95) che, per ragioni attinenti al contenimento […]
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4276/2023, pubblicata il 13 dicembre 2023, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per "inidoneità assoluta e definitiva alle mansioni" di un insegnante affetto da sclerosi multipla nell'ambito di un contratto a termine diretto allo svolgimento di un anno di prova e formazione, il cui esito positivo avrebbe comportato la definitiva immissione in ruolo del docente.