dimissioni per fatti concludenti
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 26 gennaio 2026, ha affermato che il datore di lavoro non può utilizzare il minor tempo previsto dal CCNL per le assenze ingiustificate che portano, poi, al licenziamento, ma, affinché si realizzino le dimissioni per fatti concludenti occorre che siano trascorsi 15 giorni o il termine minore convenzionalmente […]
L’INPS, con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, illustra la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025, ha affermato come una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.