Il Garante per la protezione dei dati personali, in merito al Green pass cd. "rafforzato", chiarisce che non deve essere richiesto per accedere al luogo di lavoro, in quanto basta la versione base del certificato verde Covid-19, rilasciato anche in caso di effettuazione del tampone risultato negativo.
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Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 484 del 3 dicembre 2021, ha, tra le altre cose, ha ribadito come non sia possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato al Parlamento e al Governo una relazione in merito alla possibilità - contenuta nel Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394) - di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato.
Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un vademecum con il quale fornisce consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo accorto.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, il proprio parere favorevole al DPCM 12 ottobre 2021, che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.