L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
normativa
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2025, riguardante il riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle […]
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 141 dell'11 settembre 2025, ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 347 unità di dirigenti scolastici, […]
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.